LEGISLAZIONE
Il decreto 79/99 ha stabilito i criteri per la riforma del settore elettrico nazionale. L'articolo 11, in particolare, evidenzia l'obbligo di ricavare da fonti rinnovabili una quota dell'energia prodotta, il cosiddetto "portafoglio verde" fissato a partire dal 2002 in misura pari al 2% del totale della generazione e dell'importazione di energia. La legge 10/91, con il suo decreto attuativo (Dpr 412/93), prevede poi che in tutti gli edifici pubblici - dai Comuni alle scuole, dai ministeri alle stazioni - e anche in quelli privati adibiti a uso pubblico - alberghi, ristoranti, banche palestre - si utilizzino fonti rinnovabili di energia.
I COSTI
Oggi, il costo di un impianto eolico di grande taglia è attorno ai 1.000 € per kW installato con scostamenti in funzione della grandezza dell’impianto, perché alcuni costi sono poco dipendenti dal numero di generatori (strade, connessione elettrica, costi generali) e possono essere suddivisi. La garanzia di successo per l’investimento in un progetto eolico dipende da uno schema legislativo che consenta la vendita di energia elettrica non programmabile. In Italia, questo schema è presente nella legge CIP6/92 prima, e ribadito poi nel decreto Bersani (Dlg.99-01) e nel decreto “Rinnovabili” (prima attuazione delle disposizioni sugli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti alternative introdotte dalla Finanziaria 2008). Inoltre lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile non sarebbe possibile senza che riconosca ai produttori il beneficio tratto dalla comunità per l’assenza di co2, di inquinamento, di spese sanitarie. Questo strumento sono i certificati verdi. Il fatturato di un impianto eolico deriva dalla vendita di energia elettrica e dalla vendita dei certificati verdi.
Qui di seguito potete scaricare un pdf contenente alcune normative sugli impianti eolici (formato file .pdf).
-> Normative.pdf <-
|